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Parità di genere e incompatibilità, Figuccia: “ottima norma che garantisce specializzazione ed efficienza delle amministrazioni”

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“Norme in materia di composizione della giunta comunale e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la carica di assessore comunale.

Quorum dei votanti per l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti”. Pari opportunità e incompatibilità. L’Ars torna a riunirsi nel pomeriggio sul ddl esitato dalla commissione Affari Istituzionali.

“È un’ottima norma – dichiara Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc e componente della commissione di merito – perché non comporta nuovi oneri a carico dell’amministrazione regionale ma contestualmente determina la possibilità di diversificare le competenze in funzione delle deleghe assessoriali e di poter quindi aumentare la professionalità e la specializzazione degli interventi degli assessori a beneficio delle attività delle singole amministrazioni. Il disegno di legge in discussione – continua il parlamentare- introduce alcune modifiche alla normativa regionale in materia di composizione della giunta comunale, con l’obiettivo di armonizzare l’ordinamento regionale degli enti locali alla normativa nazionale, sia in relazione alla rappresentanza di genere nelle giunte comunali sia in relazione alla disciplina dell’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore comunale, impedendo di fatto che un medesimo soggetto possa far parte al contempo dell’organo di indirizzo nonché di controllo politico-amministrativo e dell’organo esecutivo. La normativa nazionale di riferimento è la legge Delrio che al comma 137 stabilisce che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento mentre l’articolo 64 del TUEL dispone che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale. “In verità già la legge regionale n. 6/2011 all’articolo 4 della quale procediamo alla modifica – dice ancora Figuccia – ha previsto che nella giunta comunale deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi e che le cariche di consigliere comunale ed assessore non siano incompatibili e, quindi, i consiglieri potessero far parte della giunta, senza perdere lo status di componenti dell’assemblea consiliare. L’unico limite previsto è che il numero dei consiglieri che può far parte dell’esecutivo non deve essere, in ogni caso, superiore alla metà dei componenti della giunta. Orbene, la vigente disciplina della rappresentanza di genere e della incompatibilità tra consigliere ed assessore continuerà ad applicarsi nei comuni fino a 15.000 abitanti mentre in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, la giunta dovrà essere composta in modo da garantire che ciascun genere sia rappresentato in misura non inferiore al 40 per cento ed inoltre la carica di assessore comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale. Infine, l’articolato introduce una norma tesa a favorire la validità delle elezioni nei comuni ove si registra , un’alta percentuale di elettori iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero, i quali attualmente non sono computati tra i votanti. Una situazione che spesso, nel caso in cui sia presentata una sola candidatura per l’elezione del sindaco, ha comportato invalidazione dell’elezione per il mancato raggiungimento del quorum necessario. Sono soddisfatto – conclude – del lavoro svolto in I Commissione e che oggi si presenti in aula un testo ispirato ai principi di efficienza, efficacia e buon andamento dell’amministrazione”

Com. Stam.

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