Il contribuente che abbia perso il ricorso tributario non può essere condannato pure al pagamento delle spese processuali se l’Agenzia delle entrate si è difesa con i suoi funzionari interni. Lo ha deciso la Corte di cassazione (ordinanza 27444 del dicembre 2020). Ecco i fatti.
Un contribuente ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Chieti, impugnando un avviso di accertamento per mancato pagamento dei tributi realtivi alla locazione di un immobile. In primo grado i giudici tributari hanno accolto il suo ricorso, decisione ribaltata però in appello, dove i giudici hanno pure condannato il privato alla refusione delle spese legali in favore dell’Agenzia delle entrate, che in entrambi i gradi di giudizio si era difesa con propri funzionari. Giunti in Cassazione, i supremi giudici hanno sì confermato la decisione di secondo grado, ma “purgandola” della parte relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali, che sono dovute all’Agenzia solo se si rivolga per la sua difesa all’Avvocatura dello Stato e non a funzionari interni.
Ciro Cardinale
CS