Cassazione, il datore di lavoro deve reintegrare il lavoratore licenziato nella stessa posizione già occupata
Il datore di lavoro deve reintegrare obbligatoriamente nello stesso posto di lavoro il dipendente ingiustamente licenziato. In caso contrario commette frode alla legge. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 29007 del 2020.
Ecco i fatti. Il giudice del lavoro aveva ordinato al datore di lavoro la reintegra di un lavoratore ingiustamente licenziato, ma il datore decideva di reintegrarlo non presso la sede originaria dove il dipendente lavorava, ma in una diversa unità produttiva collocata pure in un’altra regione. Il lavoratore ha così impugnato la decisione davanti alla magistratura, finché la questione non è giunta in Cassazione. E con la sentenza 29007 i giudici romani hanno puntualizzato che il datore di lavoro che esegue un ordine di reintegra del dipendente licenziato in un’altra unità produttiva diversa dall’originaria costituisce operazione illegittima perché in frode alla legge, in quanto il datore di lavoro ha in apparenza eseguito l’ordine del giudice, riammettendo il lavoratore in azienda, ma lo ha fatto in modo non corretto, usando un mezzo lecito per raggiungere uno scopo illecito. Il datore infatti deve sempre reinserire il lavoratore ingiustamente licenziato nella stessa identica posizione lavorativa precedentemente occupata.
Ciro Cardinale
CS