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Cassazione, vanno risarciti i danni all’amministratore di condomino revocato senza giusta causa

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All’amministratore di condomino, revocato senza giusta causa, vanno risarciti anche i danni subiti a seguito della revoca.

Lo ha deciso la Corte di cassazione (ordinanza 7874 del 2021), che ha ritenuto applicabile il principio per il quale l’amministratore di condominio revocato dal suo incarico senza una giusta causa prima della scadenza pattuita dall’assemblea dei condomini che lo ha nominato, ha diritto – oltre al compenso ancora dovuto per l’incarico non portato a termine non per sua colpa – anche al risarcimento dei danni. L’articolo 1129 del codice civile prevede sì che l’incarico dell’amministratore, della durata di un anno, può essere revocato dall’assemblea, ma se questa revoca avviene senza una giusta causa egli ha diritto, oltre che al compenso, anche al risarcimento dei danni, poiché il suo incarico va assimilato a quello del mandatario (articolo 1725 del codice civile).

Ciro Cardinale

CS

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