Finta malattia del dipendente, legittimo il licenziamento se l’investigatore privato sorprende il dipendente in malattia fuori casa
Le indagini del detective sono legittime e l’azienda che ha sospetti può sempre predisporle anche fuori dall’ufficio. Lo ha stabilito la Cassazione
Si al licenziamento quando l’investigatore privato sorprende il dipendente in malattia fuori casa. Infatti, le indagini del detective possono essere sempre avviate, anche nei locali esterni all’azienda. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 21766 del 2 agosto 2024, ha respinto il ricorso di un impiegato sorpreso fuori casa durante la malattia certificata dal medico curante. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno spiegato che “Gli accertamenti disposti dalla società erano legittimi in quanto non avevano finalità di tipo sanitario ma miravano a verificare se le plurime specifiche condotte extralavorative, poi contestate, fossero o meno compatibili con la malattia addotta dal lavoratore per giustificare l’assenza dal lavoro e dunque l’idoneità della predetta malattia a determinare uno stato di incapacità lavorativa. La legittimità dei controlli affidati ad agenzie investigative, anche al di fuori di locali aziendali, ove non aventi ad oggetto l’espletamento dell’attività lavorativa, e che le disposizioni dell’art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitarie, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest‘ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l’assenza”.
Com. Stam. + foto fonte “Sportello dei Diritti”