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Il testimone di Geova ha il diritto di rifiutare la trasfusione

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Il testimone di Geova ha il diritto di rifiutare la trasfusione di sangue, in ossequio al suo credo religioso ed al diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario.

E’ stato così deciso dalla Corte di cassazione, con la sentenza 29469 del 2020, a chiusura di un processo intentato da una testimone di Geova per ottenere il risarcimento dei danni e la restituzione di quanto pagato ai medici perché, durante il parto cesareo a causa di un’emorragia le erano state eseguite alcune trasfusioni di sangue, nonostante avesse espresso la sua contrarietà a tale pratica medica per rispetto alla sua religione. Nei precedenti gradi del giudizio i giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria della donna, ritenendo che la stessa, accettando l’intervento accettava anche in modo implicito tutte le sue fasi, compresa l’eventuale trasfusione di sangue in caso di pericolo di vita. Invece non è proprio così per i giudici supremi. Essi hanno precisato infatti che il paziente ha sempre il diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche se tale rifiuto possa causarne la morte. Ma perché tale dissenso sia valido, in modo da esonerare il medico dall’agire e da ogni responsabilità, deve essere espresso in modo chiaro, inequivocabile ed attuale, non essendo sufficiente una generica manifestazione di dissenso formulata in precedenza, quando il paziente non era ancora in pericolo di vita, perché il dissenso deve essere espresso dopo che egli sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione sanitaria e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure. Il diritto del paziente di rifiutare la trasfusione, ricorda ancora la suprema corte, si fonda su alcuni principi costituzionali, quali quello di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario (articolo 32) e quello di libertà religiosa (articolo 19), inoltre l’accettazione dell’intervento non significa anche l’accettazione automatica della trasfusione di sangue. Per quanto riguarda infine la responsabilità dei medici, la sentenza chiarisce che di fronte alla decisione del paziente di rifiutare la trasfusione, il medico non ha alcun obbligo professionale.

Ciro Cardinale

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