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Nuovo orientamento della Cassazione. Vietati sms e chiamate sul cellulare al fine di acquisire il consenso per le attività di marketing

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È già una comunicazione con scopo commerciale che può essere sanzionata dal Garante Più privacy sul telefonino. È infatti vietato anche l’invio di sms o mail al consumatore per acquisire il consenso a ricevere offerte commerciali.

Si tratta infatti di una comunicazione di marketing, anche se propedeutica. Si rischiano sanzioni pensanti da parte del Garante. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 9920 del 28 marzo 2022, ha accolto il ricorso del Garante contro una nota compagnia telefonica. In particolare erano stati inviati degli sms con una richiesta di acquisizione del consenso. Il testo non conteneva un vero e proprio messaggio commerciale. Ma era sicuramente propedeutico. Per gli Ermellini, che hanno accolto le ragioni dell’ente, tanto bastava a far scattare le sanzioni. Infatti, l’art. 130 del cod. privacy disciplina le cd. comunicazioni indesiderate prevedendo in generale, al primo comma, che “l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente”. In altre parole, la norma richiede il consenso non solo per l’invio di materiale o per la vendita diretta, ma anche e più semplicemente per l’invio di generiche “comunicazioni commerciali”. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ Ove il consenso sia richiesto per successive attività commerciali o promozionali si è già in presenza di una comunicazione commerciale, poiché codesta resta comunque integrata dal fine perseguito”. In più, scrive ancora la Corte in un passaggio chiave, ogni consenso in questa materia è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato.

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti

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