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Regione Siciliana, la Consulta boccia il premio di maggioranza elettorale

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Con una sentenza decisa il 25 gennaio, ma depositata solo ieri, 10 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3 della legge regionale siciliana 6 del 2020 in materia di attribuzione del premio di maggioranza alle elezioni amministrative, accogliendo così i dubbi di costituzionalità sollevati dal Tar Sicilia-Palermo con un’ordinanza del 2020.

La vicenda parte dalle elezioni comunali a Gela del 2019, quando una candidata non eletta al consiglio comunale per una lista collegata al candidato sindaco Spata (perdente), ha impugnato davanti al giudice amministrativo il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio elettorale centrale, perché non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza, non proclamando eletta la ricorrente, bensì un’altra candidata collegata al sindaco eletto Greco. Nel corso del processo amministrativo è però intervenuta la legge regionale 6 del 2020, che all’articolo 3 ha dato un’intepretazione alle modalità di attribuzione del premio di maggioranza alle elezioni amministrative locali in modo favorevole alla candidata gelese non eletta. Ma i giudici amministrativi, invece di accogliere il ricorso sulla base di questa nuova norma, hanno ritenuto di sollevare la questione della sua legittimità costituzionale, ritenendo l’articolo 3 del tutto “irrazionale”, oltre che in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 comma 2 della Costituzione. La Consulta, con la sentenza depositata ieri, ha quindi dichiarando incostituzionale la norma regionale siciliana, proprio come ritenuto dal Tar siciliano, perché ritenuta in contrasto con il principio di ragionevolezza, producendo pure effetti retroattivi, in lesione della certezza del diritto in materia elettorale e dell’affidamento nutrito dai candidati e dagli stessi elettori alle elezioni. La decisione della Corte costituzionale avrà adesso un effetto immediato sul giudizio amministrativo ancora pendente, anche se sospeso, innanzi al Tar Palermo, il quale dovrà prendere atto della dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale e rigettare il ricorso proposto dalla candidata non eletta al consiglio comunale di Gela.

Ciro Cardinale

Com. Stam.

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