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Servizio Idrico Terrasini – Sentenza del TAR n.1395/2020 Convocazione Assemblea ATI soltanto vizio formale

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Considerate alcune inesattezze pubblicate sugli organi di Stampa, si ritiene opportuno tornare a precisare che, in relazione al Servizio Idrico Terrasini, il TAR, con sentenza n.1395/2020, ha rilevato soltanto vizio formale di convocazione di Assemblea di ATI, ma ha espressamente confermato la non possibilità di applicare la cosiddetta salvaguardia al Comune di Terrasini validando la istruttoria degli uffici tecnici di ATI.

Si ricorda inoltre che in atto AMAP gestisce il servizio idrico integrato per i Comuni che hanno deciso di partecipare al capitale dell’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo, e si evidenzia che ATI ha preso atto che AMAP è il gestore unico, ai sensi dell’Art. 172 comma 3 del D.LGS 152/2006.

Seguendo indicazioni del TAR, ATI attende, i più volte chiesti, chiarimenti da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per definire l’elenco di Comuni che possono accedere alla salvaguardia, ai sensi dell’Art.147 comma 2 bis D.LGS 152/2006.

ATI ha inoltre in corso di completamento il Piano di Ambito in attesa della cui approvazione i Comuni non aderenti al capitale sociale di AMAP continueranno a gestire il servizio secondo modalità in atto vigenti, ovviamente astenendosi da nuove forme di gestione che sarebbero in aperta violazione della procedura in corso e della legislazione vigente.

Com. Stam.

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