Italia

Obbligo di denuncia per lesioni da incidenti stradali: caos per i medici


Zoja, SIMLA: «Non deve essere il medico a trovarsi in queste difficoltà».

Cosa cambia per i professionisti in ambito sanitario. Gli auspici e le richieste di SIMLA alle istituzioni nel contesto di un rinnovato ruolo del medico legale. L’Associazione auspica una riforma della medicina legale italiana verso la quale anche le istituzioni accrescano la loro sensibilità: «Serve un tavolo pluriministeriale che coinvolga Salute, Interni e Giustizia».

Milano – Sono stati aperti procedimenti penali a carico di medici per omissione di referto o di denuncia in merito a lesioni gravi o gravissime in seguito a incidenti stradali: la notizia viene da una comunicazione FNOMCeO, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medichi Chirurghi e degli Odontoiatri, indirizzata ai Presidenti dei singoli Ordini. L’articolo 365 c.p. e l’articolo 331 c.p.p. puniscono infatti chiunque, nell’esercizio della professione sanitaria, non abbia denunciato delitti perseguibili d’ufficio. Il medico, in ambito di libera professione, è obbligato infatti al referto all’autorità giudiziaria nei casi in cui abbia prestato assistenza a vittime di delitti perseguibili d’ufficio. In più quando il medico è incaricato di pubblico servizio o sia nella posizione di pubblico ufficiale (ad esempio in qualità di medico di famiglia, ospedaliero o di perito), l’obbligo della denuncia si estende al solo fatto di aver avuto notizia di delitto. Tra i delitti perseguibili d’ufficio, quello con cui il medico viene più facilmente in contatto è rappresentato dalle lesioni personali gravi o gravissime per le quali il colpevole viene punito, oltre che per alcune particolari condizioni (ad esempio una lesione che abbia indotto un pericolo di vita, che abbia causato l’indebolimento o la perdita di un arto), anche per quelle che causino una malattia della durata superiore ai quaranta giorni. Tuttavia con la legge 23 marzo 2016 n. 41, che ha introdotto il reato di omicidio stradale, è stato istituito anche il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis), intese quindi anche come producenti una malattia della durata superiore ai quaranta giorni a causa di un incidente stradale e in particolari condizioni come la guida in stato di ebbrezza.

L’introduzione della nuova disposizione legislativa obbliga quindi a redigere un referto o una denuncia da inoltrare alle autorità giudiziarie, pena l’avvio di un procedimento penale a suo carico, qualsiasi professionista sanitario che venga a contatto con un soggetto vittima di un incidente con lesioni la cui prognosi potrebbe superare i quaranta giorni o che abbia riportato lesioni che potrebbero potenzialmente dar luogo a postumi permanenti. È però ovvio che anche una lesione di relativa importanza, ma che potenzialmente potrebbe dar luogo a disturbi fisici per di più di quaranta giorni, deve essere denunciata. Il problema è particolarmente importante se consideriamo a titolo di esempio che, secondo i dati Istat, solo nel 2016 in Italia sono stati registrati quasi 250mila soggetti vittime di lesioni per incidenti stradali. Nella maggior parte di questi casi la legge obbligherebbe all’apertura d’ufficio di un fascicolo penale con i conseguenti obblighi dei medici.

Dalla prognosi alla valutazione medico-legale

Tutto ciò ha pesanti ripercussioni sulla professione medica, sia in termini di obblighi che di diligenza nel momento in cui il professionista sanitario è chiamato a esprimere un giudizio prognostico. «Si tratta di un tema molto importante per gli aspetti medico legali», afferma Riccardo Zoja, Presidente di SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, «che può costituire una rilevante difficoltà organizzativa e procedurale. Ma è evidente che non deve essere il medico che si trova ad affrontare il difficile percorso diagnostico e terapeutico nei confronti di un paziente a trovarsi in queste difficoltà». Su questo tema SIMLA intende porre l’attenzione sulla centralità della figura del medico legale: «La legge prevede infatti una classificazione del reato fondata sulla durata della malattia, ma essa può essere giudicata in termini medico legali solo a posteriori», prosegue Zoja. «Pertanto l’unico vero strumento di giudizio sulla durata della malattia è la valutazione specialistica medico-legale a conclusione dell’itinerario clinico e non il giudizio prognostico».

L’impatto sull’intero sistema

La valutazione medico-legale è dunque il solo strumento applicabile per computare la durata della malattia prevista dal codice senza rischiare di protrarre nelle indagini un inquadramento fondato su giudizi prognostici che, benché legittimi, non corrispondono a ciò che serve per applicare la legge. Il problema del resto non tocca solo la categoria medica, ma l’intero sistema giudiziario: «Con la legge che ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, il Parlamento, sull’onda emotiva di fatti di cronaca, ha generato una riforma che produce migliaia di procedimenti per fatti anche di relativa o addirittura minima entità con conseguente inevitabile sovraccarico degli uffici giudiziari», commenta Lucio Di Mauro, Segretario SIMLA e Tesoriere dell’OMCeO della provincia di Catania.

Come evolve la professione medico-legale

Porre maggiore attenzione al ruolo del medico legale, anche in questo contesto, è quindi lo scopo di SIMLA. Questa figura professionale, infatti, è ancora oggi in parte sottovalutata dalle istituzioni e misconosciuta dal grande pubblico che ancora ne associa l’attività alle sole autopsie, complici molte produzioni televisive e cinematografiche. «Invece lo specialista in medicina legale nel nostro sistema ha assunto un ruolo corrispondente ai grandi bisogni della collettività che la società contemporanea impone acquisendo competenze di grandissima rilevanza e di delicati risvolti ovunque abbia rilievo la realtà biologica dell’uomo nei suoi rapporti con il diritto», dice Zoja. Solo negli ultimi tempi qualcosa è cambiato grazie anche all’impegno di tutte le componenti del mondo medico-legale italiano tra cui, ovviamente, SIMLA: «La recente legge 24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure”) ha riconosciuto infatti il ruolo peculiare e imprescindibile del professionista medico legale in ambito di responsabilità professionale dell’esercente la professione sanitaria», aggiunge Di Mauro.

Il ruolo del medico legale

Oggi il medico legale ha un approccio a tutto tondo nei confronti della persona in contesti legali e assicurativi toccando ambiti come l’autopsia giudiziaria, la valutazione delle violenze personali, sessuali o di ogni altro genere, i problemi dell’identificazione personale che si sono così straordinariamente ampliati con le immigrazioni, le indagini genetiche per l’identificazione degli autori di delitti o per l’accertamento di paternità, le indagini tossicologiche per la scoperta di avvelenamenti o per l’identificazione delle droghe, gli accertamenti per la valutazione del danno a persona in ambito assicurativo privato (incidenti stradali, polizze infortuni) o pubblico (infortuni Inail), la valutazione dei

casi di medical malpractice, tutte le tematiche relative all’ambito pensionistico riguardante la salute (Inps, invalidità civile). Per mezzo di perizie, consulenze tecniche di ufficio e consulenze tecniche di parte in ambito civile, amministrativo e penale, il professionista medico-legale incaricato dal tribunale diventa la “lente” del giudice in grado di fornirgli spiegazioni tecnico-scientifiche sostituendolo nella trattazione di argomenti in cui ha inevitabile carenza culturale.

SIMLA, al centro del dibattito culturale

Proprio in questo rinnovato contesto il ruolo di SIMLA vuole essere centrale. Il primo obiettivo della Società vuole essere quello di assicurare il corretto approccio alla medicina legale assicurandone i presupposti fondamentali. Qualunque sia l’ambito in cui il singolo medico legale opera, essi sono rappresentati dall’autonomia culturale e dalla terzietà al fine di fornire al cittadino, al magistrato. all’ente o all’azienda che lo interpella una garanzia di professionalità. «SIMLA costituisce il bacino privilegiato di discussione, analisi, scambio, formazione e colleganza tra tutte le componenti medico legali presenti nel Paese», aggiunge Zoja. «È inoltre volontà della Società stabilire uniformi sistemi di verifica della qualità delle diverse attività proprie della disciplina grazie anche a linee guida operative», dice Di Mauro. Questo può avvenire anche curando linee guida operative conformi e coerenti con le più accreditate teorie e pratiche scientifiche basate sulla medicina delle evidenze.

Un appello alle istituzioni

L’auspicio per il futuro di SIMLA vede una maggiore collaborazione con le istituzioni: «È giunto il momento di una riforma globale della medicina legale italiana soprattutto per la sua attività in ambito penalistico, per la quale anche le istituzioni politiche debbano acquisire la sensibilità. Un tavolo pluriministeriale su questo problema è, a mio avviso, un’urgenza. Salute, Interni e Giustizia devono prendere atto che un’aderenza moderna alle esigenze collettive non può più trascurare di considerare questa importante ipotesi istituzionale in termini coordinati e collegiali. L’esperienza francese in questo campo di assunzione da parte del Ministero della giustizia e della salute di specialisti medico-legali che operano per conto del Pubblico ministero potrebbe essere un’indicazione molto importante, ma è certo che solo percorrendo una strada di confronto delle istituzioni si può sperare in un sistema realmente funzionale e stabile, omogeneamente distribuito in tutto il territorio, in termini di prevenzione e non solo di azione improvvisata quando ve ne sia la necessità».

Simla, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, ha lo scopo di promuovere e tutelare la cultura medico-legale a livello scientifico, legislativo, sociosanitario e professionale e difenderne i principi etici e deontologici. Forte di una storica e gloriosa tradizione (l’Associazione di Medicina Legale, tra i fondatori della quale c’erano Cesare Lombroso e altri grandi studiosi, risale alla seconda metà del XIX secolo) ne fa una sede naturale di riferimento. L’attuale sede è presso la Sezione Dipartimentale di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma.

Com. Stam. Ric. Pubbl.

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