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Paceco. Fissate le regole della movida, dalle attività musicali alla vendita di alcolici

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Il Sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, con propria ordinanza urgente, disciplina le attività di intrattenimento musicale e la vendita di bevande alcoliche nel territorio comunale, per prevenire effetti negativi della Movida come il disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse.

“Nell’ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall’Amministrazione Comunale – spiega il primo cittadino – è necessario stabilire opportune regole nelle aree urbane interessate dalla movida, sia per abbattere l’inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli esercizi pubblici, sia per limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e lattine che possono diventare un pericolo per l’incolumità pubblica e rappresentano un grave elemento di degrado del decoro urbano”.

Nel dettaglio, con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2023, in tutto il territorio comunale:

1)     Dalle ore 23 di ogni giorno, fino alle ore 6 successive, è vietata la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante -, nonché la detenzione e il consumo in luogo pubblico, di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi di pubblica somministrazione.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sono i seguenti:

A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;

B) circoli privati; C) attività artigianali; D) attività di commercio; E) distributori automatici.

2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, la diffusione di musica all’interno degli esercizi di tipologia A) e B), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

– Dal lunedì al giovedì, fino alle ore 1.00 del giorno successivo;

– venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 1.30 del giorno successivo;

– la domenica e i festivi infrasettimanali seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 1.00 del giorno successivo.

Fa eccezione la settimana dal 14 al 20 agosto, durante la quale il limite orario è alle ore 1.30.

L’attività musicale all’aperto, sia dal vivo che riprodotta, in spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

– Dal lunedì al giovedì fino alle ore 00.30;

– venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 1.00 del giorno successivo;

– domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00.30.

Al di fuori dei suddetti limiti orari, è vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all’aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo.

3) In tutti casi, la svolgimento di attività musicale è subordinato all’adempimento dell’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico.

4)Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale, sia all’aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nell’intervallo compreso tra le ore 14 e le 17.

5) Le istanze di autorizzazione per gli eventi musicali dovranno pervenire al SUAP tramite il portale telematico “impresainungiorno”.

6) Gli esercenti titolari di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso, rendendolo costantemente libero da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.

7) Le violazioni della presente Ordinanza, anche di una singola prescrizione, comporteranno l’immediata inibizione dell’attività musicale – sia all’aperto che al chiuso – nei confronti dell’esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

–         Alla prima violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale per 3 giorni.L’inottemperanza comporterà la sospensione della licenza per 7 giorni, con chiusura dell’esercizio.

–         Alla seconda violazione conseguirà l’inibizione dell’attività musicale per 10 giorni. In caso di inottemperanza, la sospensione della licenza per giorni 10, con chiusura dell’esercizio. 

–         Alla terza violazione conseguirà l’inibizione dell’attività musicale per 30 giorni. L’inottemperanza comporterà la revoca per un anno della concessione per l’occupazione di suolo pubblico.

8) Sarà disposta la confisca amministrativadelle cose servite o destinate a commettere la violazione, e la confisca delle cose che ne sono il prodotto (se le suddette appartengono all’esercizio che realizza l’evento, o al suo titolare), qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della ingiunzione di pagamento e alla esecuzione delle sanzioni accessorie.

9) Ai fini dell’applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, coloro che commettono la violazione e i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione.

L’Ordinanza integrale è consultabile sul sito del Comune, comune.paceco.tp.it.

Com. Stam.

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