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Referendum 16 aprile 2016

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Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 201 6, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 , con cui è stato  convocato, per  il giorno di domenica 17 aprile 201 6, il referendum popolare abrogativo previsto  dall’art. 75 della Costituzione, che, in conformità all’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, depositata in cancelleria il 7 gennaio 2016 ha la seguente denominazione:

«Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento»,ed è formulato con il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art.  1  della legge 28 dicembre 2015,   n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale“? »  .

Termini e modalità di esercizio dell’opzione degli etenori residenti all’estero per esercitare il diritto  di voto in Italia 

Per il referendum in questione, com’è noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all’estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e successive modificazioni.

Tale normativa, applicabile solo alle elezioni politiche e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori da1 territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia.

Il suddetto diritto di opzione deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’ìndizione del referendum e cioè – intendendosi riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione – entro il prossimo 26 febbraio 2016, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri.

Tale modulo, che è disponibile sul sito di questa Prefettura http.//www.prefettura .it/palermo/ dovrà pervenire, debitamente compilato dall’interessato, all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza de11’e1ettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore) mentre il termine suddetto.

Qualora 1’opzione venga inviata per posta, 1’elettore ha 1’onere di accertare la ricezione, da  parte dell” Uff icio consolare, entro il termine prescritto.

L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il   suo esercizio.

Si chiarisce che opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

Il  Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale attua – attraverso i canali diplomatico/consolari – la campagna d’informazione all’estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l’altro, i termini e le modalità  previsti per la suddetta opzione.

Il suddetto modulo d’opzione, potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i “Comites” oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero degli Esteri  www.esteri.it o su quello del proprio Ufficio consolare.

CS

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