Breve

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 come modificato dall’art. 1 della L. 07/05/2009 n.46, volte a consentire agli elettori affetti da infermità, che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, di votare presso il loro domicilio.
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (cioè del trasporto pubblico organizzato dal Comune per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. omissis
3.Gli elettori di cui al comma l devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. omissis
4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

RENDE NOTO

Che gli elettori che necessitano di esercitare il diritto di voto a domicilio, devono far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta, preferibilmente entro il giorno 28 Marzo 2016, (20° giorno antecedente la data della votazione), la prescritta dichiarazione.
Lo schema di domanda di ammissione al voto domiciliare è reperibile presso gli uffici: Elettorale e URP del Comune di Caltanissetta, o scaricabile dal link riportato in calce alla presente, o dal sito www.comune.caltanissetta.it alla sezione dedicata Referendum Abrogativo del 17 aprile 2016.

Per ogni ulteriore ed eventuale informazione rivolgersi al’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00, oppure ai seguenti recapiti telefonici 0934 7431O – 74120.

domanda_voto_domiciliare_Referendum_17_aprile_2016

Com. Stam.

KKKKK
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