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Occupazione suolo pubblico. La Giunta Grillo proroga per tutto il 2024 le misure per agevolare le attività

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Con un proprio atto di indirizzo, la Giunta Grillo ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre le disposizioni che agevolano la temporanea occupazione di suolo pubblico da parte di esercenti attività di ristorazione e somministrazione bevande/alimenti, nonchè attività artigianali gastronomiche (pizzerie, gelaterie, rosticcerie ecc.).

Gli stessi, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti al pubblico potranno collocare arredi e attrezzature amovibili (pedane, tavolini, ombrelloni, piante naturali…) purché funzionali all’attività e previo pagamento del canone unico entro il corrente mese di gennaio. Con lo stesso provvedimento, l’Amministrazione comunale ha altresì stabilito che tutte le richieste di suolo pubblico presentate dal 1 aprile 2022 in poi si intendono tacitamente rinnovate fino allo stesso termine di scadenza del 31 dicembre 2024, sempre con pagamento del canone unico entro gennaio (a meno che non sia intervenuta disdetta da parte dell’interessato).

Restano confermate anche le agevolazioni stabilite dalla precedente deliberazione dell’Amministrazione Grillo. In particolare, per le nuove richieste di spazi pubblici presentate da titolari di ristoranti, bar, pub…, l’autorizzazione ad occupare superficie esterna può arrivare anche al 200% di quella interna, comunque non superiore a 100 mq.); inoltre, nel caso in cui il dehors impatti sulla sosta lo spazio massimo concedibile è pari a 2 stalli di sosta. Riguardo alle richieste di ampliamento di suolo pubblico già concesso, si potrà autorizzare fino al 200% della superficie già in godimento. Confermata la possibilità di fruire di spazi pubblici, comprese aree a verde, in prossimità dell’esercizio commerciale che non ha disponibilità di suolo pubblico nell’area del punto vendita: entro la distanza di 50 metri, si può proporre all’Amministrazione un progetto speciale per l’utilizzo dello spazio richiesto.

Infine, all’atto della presentazione della domanda di occupazione di suolo pubblico è necessario il nulla osta della proprietà dell’edificio (condominio), del proprietario dell’unità immobiliare e dell’esercente del negozio adiacente qualora l’occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.

Com. Stam.

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